URP
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Richiesta accesso atti documenti amministrativi Art. 6 D.P.R. 12.04.2006 n. 184
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Dimissioni volontarie
Il Decreto interministeriale 21.1.08 pubblicato sulla G.U. del 29.2.2008, come precisato con successiva circolare ministeriale del 4.3.2008, ha cambiato radicalmente la modalità di presentazione delle dimissioni.
Dal 5 marzo 2008 i lavoratori che intendono presentare le proprie dimissioni volontarie, dovranno utilizzare esclusivamente, pena la nullità della comunicazione, il modulo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro attraverso il sistema informatico MDV (Modulo Dimissioni Volontarie).
Il provvedimento, ha lo scopo di introdurre un unico modello "informatico" valido su tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità.
In tal modo:- da un lato, si evita il fenomeno delle c.d. "lettere di dimissioni in bianco", che alcuni datori di lavoro hanno imposto di firmare al lavoratore all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro o in corso dello stesso;
- dall'altro, si rendono nulle le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dal decreto medesimo.
ATTENZIONE: il Decreto Legge 112 del 25.6.2008 ha abolito la procedura sulle dimissioni volontarie, quindi a partire dal 25 giugno non sarà più necessario adempiere alla procedura informatica.
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Cessione Fabbricato
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che il cedente deve richiedere al cessionario.
La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.
Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell'apposito modulo, al Commissariato di P.S. nella cui circoscrizione risulta l'immobile o, ove questo manchi, al Sindaco del Comune ove l'immobile è situato.La comunicazione di cessione fabbricato non deve essere presentata nei seguenti casi:
- quando il cedente non dà disponibilità dell'immobile o parte di esso in modo esclusivo ad altri (es. il figlio che torna a risiedere in casa con i genitori);
- quando la cessione fabbricato è relativa ad una vendita in nuda proprietà, in quanto all'atto della cessione il cessionario non ha l'uso esclusivo (la fruizione dell'immobile rimane in capo all'usufruttuario).
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Rilascio/Rinnovo Passaporto
Il passaporto è un documento valido per l'espatrio e viene rilasciato/rinnovato dalla Questura.
L'Ufficio passaporti della Questura di Bologna si trova in Piazza Galileo Galilei n. 7, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00, tel. 051/6401567.
Il passaporto può essere richiesto da parte dei genitori, anche separati o divorziati, per i propri figli minori/neonati con l'assenso di entrambi; è obbligatorio il passaporto personale per i figli di anni 16 compiuti. In mancanza dell'assenso di uno dei genitori occorre il nulla osta del giudice tutelare, a meno che il richiedente sia titolare esclusivo della patria potestà.













