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URP

guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Cessione Fabbricato


Definizione

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che il cedente deve richiedere al cessionario.
La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.
Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell'apposito modulo, al Commissariato di P.S. nella cui circoscrizione risulta l'immobile o, ove questo manchi, al Sindaco del Comune ove l'immobile è situato.

La comunicazione di cessione fabbricato non deve essere presentata nei seguenti casi:

  • quando il cedente non dà disponibilità dell'immobile o parte di esso in modo esclusivo ad altri (es. il figlio che torna a risiedere in casa con i genitori);
  • quando la cessione fabbricato è relativa ad una vendita in nuda proprietà, in quanto all'atto della cessione il cessionario non ha l'uso esclusivo (la fruizione dell'immobile rimane in capo all'usufruttuario).
Modalità di presentazione

Per informazioni, ritiro modulo e consegna della comunicazione di cessione fabbricato rivolgersi all' Ufficio Relazioni con il Pubblico, per i fabbricati ubicati nel territorio di Castenaso o inviare tale comunicazione al Comune di Castenaso, Piazza Bassi n. 1, tramite posta con raccomandata A.R. (fa fede la data di spedizione della raccomandata), entro 48 ore dalla consegna dell'immobile o parte di esso.

Specifiche sulla documentazione

- modulo denuncia di cessione fabbricato compilato in tutte le sue parti e firmato dal dichiarante/compilatore.

Il modulo per la comunicazione di cessione fabbricato è aggiornata al 8 Novembre 2007 - verificare sul sito della " Questura di Bologna" eventuali modifiche.

Documentazione obbligatoria
Cessione Fabbricato
Scarica il
Altre specifiche o informazioni

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non vi siano variazioni relative ai locali ed ai soggetti (cedente e cessionario).

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo del 21/03/1978 art. 12 n. 59 convertito in Legge 18/05/1978, n. 191

 

Notizie utili:

  • cambio residenza dell'intero nucleo familiare: in tale caso il cedente dovrà fare la comunicazione solo per il "capofamiglia" a nome e per conto di tutto il nucleo familiare;
  • dati del cessionario: nello spazio del modulo riservato alle informazioni del soggetto che subentra va indicata la residenza precedente al trasferimento presso l'immobile, oggetto della comunicazione di cessione;
  • dati dell'immobile: per vani si intendono le camere, sale e studi; per accessori si intendono i bagni, ripostigli, la cucina, la cantine e garages;
  • sanzioni: il cedente che non presenta o spedisce la comunicazione entro 48 ore dalla cessione di fatto dell'immobile è soggetto ad una sanzione da ¤ 103,00 a ¤ 1.549,00. In caso di pagamento entro 60 gg. la sanzione è ridotta a ¤ 206,00. La violazione è accertata dagli organi di Polizia Giudiziaria, nonché dal Corpo di Polizia Municipale del Comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal Sindaco ed i proventi sono devoluti al Comune.

Per ulteriori informazioni consultare il sito della " Questura di Bologna".

Gestore del procedimento: Nadia Sapori - Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico

 

Novembre 2007 - a cura dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico

 

 

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