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Modificare una attività

edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Comunicazione di inizio attività per agenzie


Definizione

Per aprire l'attività di agenzia di servizi, di spedizione, di pratiche amministrative, di vendita per conto terzi, di pubblicità, di infortunistica, di onoranze funebri deve essere presentata la dichiarazione di inizio attività al Comune dove ha sede l'impresa (attività).
I firmatari della denuncia sono tenuti a:
- tenere aggiornato il registro giornaliero degli affari (art. 120 del TULPS) annotandovi, di seguito, senza spazi in bianco, il nome, il cognome ed il domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito esatto o dovuto e l'esito dell'operazione. Detto registro dovrà essere conservato per un quinquennio dalla data dell'ultima operazione, a disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- tenere permanentemente affisse, nella sede dell'agenzia, in modo ben visibile al pubblico, copia della denuncia, con timbro di presentazione al Comune, e la tabella delle operazioni di cui l'agenzia si occupa, con la tariffa delle relative mercedi;
- non fare operazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella, né richiedere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa;
- non compiere operazioni e non accettare commissioni da persone non munite di carta di identità o di altro documento fornito in fotocopia, rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;
- divieto di svolgere attività in locali diversi da quelli indicati nella denuncia di inizio attività;
- obbligo di comunicare all'Ufficio Polizia Amministrativa di questo Comune, immediatamente e comunque non oltre il termine di dieci giorni, la cessazione dell'attività con contestuale restituzione della citata denuncia.

Casi particolari:
- per le agenzie infortunistiche: divieto di compiere tutti quegli atti che, in quanto espressione tipica di esercizio di una professione, sono riservati al professionista medesimo;
- per le agenzie di raccolta informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi: divieto di svolgere anche attività di intermediazione nel settore finanziario disciplinate dal D. Lgs. 01/09/1993, n. 385;
- per le agenzie di pompe funebri: osservare le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (Legge Regionale 19/2004) e allegare l'attestazione nella quale si dichiara che il personale dell'impresa è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 156/2005 e Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 180/06;
- per le agenzie di spedizione: la dichiarazione di inizio attività deve essere prodotta solo dalle agenzie di spedizioni che non operano esclusivamente con gli Enti Pubblici;
- per le società: deve essere comunicata qualunque modifica della composizione societaria. L'attività non può essere svolta in locali diversi da quelli dichiarati e in caso di subingresso allegare la dichiarazione del Notaio e la fotocopia della vecchia licenza.

Modalità di presentazione

Presentare la comunicazione di inizio attività, su apposito modulo in carta libera, presso l' Ufficio Protocollo e sottoscritta in presenza del dipendente oppure inviarla a mezzo posta o fax unitamente alla fotocopia del documento d'identità valido del sottoscrittore. La pratica, una volta protocollata, viene smistata alla Segreteria amministrativa Politiche attive di sviluppo .

Specifiche sulla documentazione
  • modulo di dichiarazione di inizio attività;
  • planimetria dei locali in scala 1:100;
  • dichiarazione requisiti previsti dalla Legge Regionale 156/2005 solo per l?impresa di attività funebre;
  • certificato prevenzione incendi per locali superiori a 400 mq., se non ancora ottenuto occorre richiedere contemporaneamente alla presente dichiarazione. il certificato al Comando Provinciale dei VVFF.
Documentazione obbligatoria
Comunicazione inizio attività agenzie
Icona file Acrobat DIA_agenzie.pdf (28,54 kB)
Icona MS Word DIA_agenzie.doc (51,00 kB)
Altre specifiche o informazioni

Tempi e modalità di erogazione:
L'attività in oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente (art. 19 comma 2, Legge 07/08/1990 n. 241).
In caso di cessazione dell'attività, l'evento deve essere comunicato entro 10 giorni dalla cessazione.

Normativa di riferimento:
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, art. 115 del T.U.L.P.S. "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- Art. 13, comma 3, Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";
- Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 156/2005;
- Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 180/06;
- Art. 19 comma 2, Legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Notizie utili:
- revoca del diritto svolgimento attività: tale diritto può essere revocato per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, per abuso da parte del titolare e dell'eventuale rappresentante o per inosservanza delle prescrizioni indicate nel modulo di dichiarazione di inizio attività.
- comunicazione cessazione attività: entro 10 giorni dalla cessazione.
- locali superiori a 400 mq.: è necessario aver ottenuto il certificato di prevenzione incendi. Se non ancora ottenuto occorre richiedere contemporaneamente alla presente dichiarazione il certificato al Comando Provinciale dei VVFF.
- attività per agenzie di servizi: l'attività deve essere svolta da personale in possesso di partita IVA, che espleta solo lavoro saltuario ed occasionale.
- modifica della composizione societaria: comunicazione in caso di società.
- attività svolta in locali dichiarati: non può essere svolta in locali diversi da quelli dichiarati.
- dichiarazione del Notaio e fotocopia della vecchia licenza: allegare tale documentazione in caso di subingresso.

Responsabile del procedimento: Elisa Lui

Febbraio 2008 - a cura dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico

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