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Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)


Definizione

L'ICI è l'imposta comunale che si applica sugli immobili: fabbricati, terreni fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzati.

Per informazioni e ritiro modulistica rivolgersi all' Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o Servizio Entrate.

Modalità di presentazione

 

Documentazione obbligatoria
ICI - Autocertificazione aliquota agevolata
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ICI - Dichiarazione aliquote
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ICI - Autocertificazione ulteriore detrazione 2008
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Altra documentazione utile
ICI - Istanza di compensazione
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ICI - Istanza rimborso
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Istanza rimborso ICI - abitazione principale
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ICI - Ravvedimento operoso
Icona file Acrobat Ravvedimento_Ici.pdf (42,22 kB)
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Informazioni dell'ufficio
A proposito di Ici - anno 2008
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Altre specifiche o informazioni

Aliquote e detrazioni I.C.I.:

Le aliquote e le detrazioni ai fini I.C.I. vengono approvate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. Ai sensi della normativa vigente, in caso di mancata adozione della delibera nei termini di legge, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
Per l'anno 2008, le aliquote I.C.I. rimangono invariate così come stabilito con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2007, quindi la delibera di riferimento è: delibera G.C. n. 150 del 21/11/2006;

Le aliquote di riferimento sono le seguenti:

  • 5,4 per mille:
    - per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche; dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune; degli anziani o dei disabili possessori di unità immobiliare, a titolo di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; del comodante di unità immobiliari concesse, in uso gratuito, con contratto avente decorrenza idoneamente certificata così come disciplinato dall'art. 4 bis del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche;
    - per le pertinenze dell'abitazione principale così come previste dal vigente regolamento comunale;
  • 9 per mille per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (né altrimenti occupati), per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, adottando così uno strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta sul mercato delle locazioni. Il soggetto passivo deve presentare all'Ufficio Entrate o all' Ufficio Relazioni con il Pubblico entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta (reperibile presso l'ufficio stesso) con l'indicazione dell'aliquota applicata, dei propri dati anagrafici, dell'ubicazione e degli identificativi catastali dell'immobili; la dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione;
  • 7 per mille:
    - per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (né altrimenti occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da un periodo inferiore a due anni;
    - per i restanti fabbricati non locati (né altrimenti occupati) indipendentemente dalla durata della mancata locazione.
    Il soggetto passivo deve presentare all'Ufficio Entrate o all' Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta (reperibile presso l'ufficio stesso) con l'indicazione dell'aliquota applicata, dei propri dati anagrafici, dell'ubicazione e degli identificativi catastali dell'immobili; la dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione;
  • 6,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati non compresi nelle altre categorie, terreni agricoli ed aree edificabili) e per le abitazioni locate (e relative pertinenze) a soggetti, residenti e non nel Comune, che la utilizzano come dimora abituale;
  • 0,5 per mille per le abitazioni date in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09.12.1998 art. 2 c. 3. Al fine di usufruire di tale agevolazione il contribuente dovrà trasmettere tramite raccomandata A.R. o a mano all'Ufficio Entrate, entro il 16 dicembre dell'anno di stipulazione del contratto, copia dello stesso. Negli anni successivi tale adempimento dovrà essere ripetuto solo in caso di variazione del contraente locatario prima della scadenza naturale del contratto.
  • 6,5 per milleai fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo oggetto degli interventi di cui alla legge n. 457 del 05.08.1978 art. 31 lett. a) e b) purchè tale situazione venga attestata con autocertificazione riportante gli estremi dell'atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ufficio Comunale, e/o della denuncia di inizio attività presentata dal contribuente e la data di inizio lavori.

Inoltre, sono state previste le seguenti detrazioni:

  • ¤ 103,30 per abitazione principale
  • ¤ 96,70 per casi particolari in possesso dei seguenti requisiti:

a) 1. l'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare sul suolo nazionale del contribuente. A tale appartamento possono essere associate eventuali pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 e R/4 in numero non superiore ad una unità per ognuna delle predette categorie, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, alle quali può essere applicato l'importo delle detrazioni principali che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Nel caso in cui l'appartamento fosse abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. avere nel nucleo familiare un portatore di handicap;

b) essere in possesso del requisito di cui al punto a)1. ed avere nel nucleo familiare uno o più minorenni in affido;

c) essere in possesso del requisito di cui al punto a)1. ed essere componente di un nucleo familiare con almeno 3 figli;

d) essere in possesso del requisito di cui al punto a)1. e avere costituito un nucleo familiare (coppia sposata o convivente) da non più di cinque anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o avere usufruito della cessione del quinto dello stipendio a condizione che almeno uno dei due componenti la coppia non abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

e) essere in possesso del requisito a cui al punto a)1. ed essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2007 non sia superiore a ¤. 8.000,00 (ottomila/00) annui lordi per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore ad ¤. 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi;

f) essere in possesso del requisito di cui al punto a)1. ed avere nel nucleo familiare, composto da almeno tre persone un anziano che abbia un?età uguale o superiore a 75 anni;

Il riconoscimento del beneficio della detrazione di ¤. 96,70 è subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:
- Il contribuente deve presentare ogni anno, con riferimento al singolo periodo d'imposta, una richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione.
- La richiesta - autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell'imposta (16.12.2008) all' Ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.
- I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento già tener conto della ulteriore detrazione richiesta.
- L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n. 504/92.
La mancata presentazione ogni anno, con riferimento al singolo periodo d'imposta, dell'autocertificazione comporterà il recupero dell'imposta non versata con applicazione di sanzioni ed interessi, nell'espletamento dell'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili posta in essere dall'Ufficio Entrate nei termini stabiliti dal D. Lgs. 504/92.
Per abitazione principale s'intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
E' necessario, inoltre, ricordare che la lett. b), comma 6, dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007, ha inserito il comma 3-bis nell'art. 6, del D. Lgs. n. 504 del 1992, per effetto del quale "il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.

Ai fini del calcolo le rendite, così come risultano in catasto, devono essere rivalutate del 5 per cento.

Al fine dell'utilizzo delle aliquote ridotte per le abitazioni date in affitto con canone concordato e per quelle date in uso gratuito a parenti di 1° grado, il soggetto interessato deve presentare apposita dichiarazione entro il termine del saldo dell'anno d'imposta. Tale dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi in cui persistono le medesime condizioni. In caso contrario occorre comunicare l'avvenuta variazione.
Per agevolare la compilazione delle varie dichiarazioni il Comune ha predisposto appositi moduli in distribuzione presso Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o Entrate.

ESENZIONE ICI - ABITAZIONE PRINCIPALE DAL 2008

L'art. 1 del D.L. 27.5.2008, n. 93 esenta dall'1.1.2008 dall'applicazione dell'I.C.I. l'abitazione principale (e relative pertinenze, così come previste dal regolamento I.C.I. comunale) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o regolamento I.C.I. comunale. Vedere:

Esenzione I.C.I. prima casa a decorrere dall'anno 2008 (art.1 del D.L. 27.5.2008, n. 93)

Decreto Legge n.93 27 Maggio 2008

Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica del soggetto passivo e pertinenze dell'abitazione principale sono le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6, C/7 (es:. cantina, garage, posto auto) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, in numero non superiore ad una unità per ognuna delle predette categorie.

Dall'esenzione dall'I.C.I. sono escluse le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9 (di tipo signorile, ville, castelli), alle quali continua ad applicarsi l'aliquota per abitazione principale e la detrazione di imposta annua di Euro 103,29.

L'esenzione dall'I.C.I., dall'1.1.2008, si applica anche nei seguenti casi:

  • unità abitativa posseduta dal soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
  • unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario, nonché alloggio regolarmente assegnato da I.A.C.P. (ora A.C.E.R.);
  • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
  • abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purchè gli stessi la occupino quale loro abitazione principale (residenza anagrafica).

Nei casi di cui ai punti 4., 5., 6., la condizione di uso deve essere attestata con l'apposita autocertificazione, da consegnare al Comune di Castenaso entro il 16 dicembre 2008.

Rimborsi

Chi avesse già effettuato il versamento dell'ICI per l'anno 2008 riferita a fabbricati esentati dall'art.1 del DL 27.5.2008, n.93 (abitazione principale e relative pertinenze), potrà chiedere al Servizio Entrate del Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro 5 anni dalla data di pagamento, con domanda in carta semplice, allegando la ricevuto di versamento.

Risoluzione n.12/2008 Ministero delle Finanze

Calcolo dell'I.C.I. e modalità di pagamento:

Il calcolo dell'I.C.I. deve essere effettuato a cura del contribuente. Se il periodo di possesso dell'immobile è inferiore all'anno, occorre determinare l'imposta su base annua e rapportarla ai mesi durante i quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni. Nel caso in cui l'immobile sia in comproprietà, l'I.C.I. da versare va rapportata alla quota di possesso, e la detrazione va suddivisa fra coloro che la occupano, come abitazione principale. nel caso in cui il contribuente ometta di effettuare il versamento nei termini stabiliti può sanare la propria posizione applicandosi autonomamente le sanzioni ridotte mediante l'istituto del Ravvedimento Operoso.

Dall'anno 2007 l'importo finale da indicare sui bollettini I.C.I. deve essere arrotondato all'Euro inferiore per i decimali fino a 0,49 e all'Euro superiore per i decimali a partire da 0,50. Non si deve procedere al pagamento dell'imposta qualora l'importo complessivo sia inferiore a Euro 12,00. Nel caso in cui l'imposta superi il sopracitato limite, si deve pocedere al pagamento dell'intero ammontare.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando:

1. Bollettino I.C.I. conto corrente n. 41247453, intestato a COMUNE DI CASTENASO - I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA - P.ZZA BASSI 1 - 40055 CASTENASO (BO) da presentare:

 

  • presso l'Istituto di Credito CARISBO S.p.A. - Filiale di Castenaso - Via XXV Aprile 10/3 (commissioni non dovute);
  • presso gli uffici postali che applicheranno le dovute commissioni di competenza
  • Presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico (per pagamenti da effettuare esclusivamente con l'utilizzo del BANCOMAT)

2. Modello F24 -

Con il modello F24 è possibile la compensazione del debito I.C.I. con altri crediti (IRPEF, IVA, IRAP, INPS, ecc.), oppure il versamento contestuale dell'ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI.
E'ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali secondo le disposizioni previste all'art. 23 del Regolamento Unico delle Entrate Tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14/03/2007.
Con il modello F24 è inoltre possibile effettuare il versamento, oltre che presso gli uffici postali, anche presso tutti gli istituti di credito.
I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, sono reperibili nella scheda allegata I.C.I. Modalità di pagamento. Il modello F24 I.C.I. e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Scadenza o validità:

L'imposta può essere versata in un'unica soluzione entro il 16/06/2008 oppure in 2 rate di cui:
- entro il 16 GIUGNO 2008 la prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente
- dal 1° al 16 DICEMBRE 2008 la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Ravvedimento operoso:

Il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi deve essere effettuato contestualmente alla regolarizzazione dell'imposta utilizzando il bollettino ordinario di versamento I.C.I. barrando l'apposita casella "Ravvedimento".
Nel caso in cui il contribuente non si ravveda nel modo sopra indicato, l'Ufficio Entrate procederà all'irrogazione della sanzione prevista dal D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 pari al 30% dell'importo non versato oltre all'applicazione degli interessi nella misura prevista dalla normativa.

Servizio gratuito di compilazione bollettini ICI per chi ha 65 anni di età
Il Comune fornisce gratuitamente il servizio di calcolo e compilazione dei bollettini ICI ai proprietari di immobili che siano residenti nel Comune di Castenaso a partire dai 65 anni di età. Le prenotazioni si ricevono presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il servizio è attivo dal 01/04/2008 al 10/06/2008 e dal 04/11/2008 al 10/12/2008. Per chi ha già fruito del servizio negli anni precedenti non è necessaria alcuna prenotazione, i bollettini già compilati verranno recapitati direttamente presso la residenza dei contribuenti.

Normativa di riferimento
1) Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
2) Regolamento unico delle entrate tributarie comunali
3) Determinazione aliquote ICI 2007 - Differenziazione aliquote e Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2008, del bilancio pluriennale 2008-2010 e della relazione previsionale e programmatica 2008-2010
Ulteriori informazioni in materia e sulla giurisprudenza, consultare il sito Agenzia delle Entrate

Responsabile del procedimento: Elettra Giosuè- Responsabile Servizio Entrate

Aprile 2008 Servizio Entrate


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