Sviluppare un'attività
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Autorizzazione affissione pubblicità fuori dagli spazi pubblicitari
Rilascio autorizzazione di affissione della pubblicità fuori dagli spazi all'uopo destinati.
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Autorizzazione allo scarico
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Comunicazione di inizio attività per agenzie
Per aprire l'attività di agenzia di servizi, di spedizione, di pratiche amministrative, di vendita per conto terzi, di pubblicità, di infortunistica, di onoranze funebri deve essere presentata la dichiarazione di inizio attività al Comune dove ha sede l'impresa (attività).
I firmatari della denuncia sono tenuti a:
- tenere aggiornato il registro giornaliero degli affari (art. 120 del TULPS) annotandovi, di seguito, senza spazi in bianco, il nome, il cognome ed il domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito esatto o dovuto e l'esito dell'operazione. Detto registro dovrà essere conservato per un quinquennio dalla data dell'ultima operazione, a disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- tenere permanentemente affisse, nella sede dell'agenzia, in modo ben visibile al pubblico, copia della denuncia, con timbro di presentazione al Comune, e la tabella delle operazioni di cui l'agenzia si occupa, con la tariffa delle relative mercedi;
- non fare operazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella, né richiedere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa;
- non compiere operazioni e non accettare commissioni da persone non munite di carta di identità o di altro documento fornito in fotocopia, rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;
- divieto di svolgere attività in locali diversi da quelli indicati nella denuncia di inizio attività;
- obbligo di comunicare all'Ufficio Polizia Amministrativa di questo Comune, immediatamente e comunque non oltre il termine di dieci giorni, la cessazione dell'attività con contestuale restituzione della citata denuncia.Casi particolari:
- per le agenzie infortunistiche: divieto di compiere tutti quegli atti che, in quanto espressione tipica di esercizio di una professione, sono riservati al professionista medesimo;
- per le agenzie di raccolta informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi: divieto di svolgere anche attività di intermediazione nel settore finanziario disciplinate dal D. Lgs. 01/09/1993, n. 385;
- per le agenzie di pompe funebri: osservare le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (Legge Regionale 19/2004) e allegare l'attestazione nella quale si dichiara che il personale dell'impresa è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 156/2005 e Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 180/06;
- per le agenzie di spedizione: la dichiarazione di inizio attività deve essere prodotta solo dalle agenzie di spedizioni che non operano esclusivamente con gli Enti Pubblici;
- per le società: deve essere comunicata qualunque modifica della composizione societaria. L'attività non può essere svolta in locali diversi da quelli dichiarati e in caso di subingresso allegare la dichiarazione del Notaio e la fotocopia della vecchia licenza.
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Comunicazione di inizio attività per il commercio di metalli preziosi
La licenza (autorizzazione) per il commercio di metalli preziosi è rilasciata dalla Questura ed è necessario presentare prima una comunicazione al Comune dove si svolgerà l'attività dell'impresa (anche se si è già in possesso di licenza commerciale).
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Comunicazione vendita di fine stagione
Le vendite di fine stagione sono vendite straordinarie nelle quali l'esercente offre prezzi di acquisto dei propri prodotti scontati o ribassati. E' obbligatoria l'esposizione del prezzo normale di vendita e lo sconto/ribasso espresso in percentuale.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate (Delibera Giunta Regionale 2549/2003):
- dal 5 gennaio 2009 al 5 marzo 2009;
- dal 7 luglio 2008 al 7 settembre 2008. Le date dovranno essere comunicate dalla Regione Emilia-Romagna.
La comunicazione al Comune deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio ed è obbligo per l'esercente del punto vendita disporre le merci scontate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
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Comunicazione vendita di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono vendite straordinarie nelle quali l'esercente offre prezzi di acquisto dei propri prodotti scontati o ribassati. E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto/ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo ne seguenti casi specifici:
- cessazione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento di sede;
- trasformazione o rinnovo locali.
e possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo di durata non superiore alle sei settimane.
Gli eventi posti a base delle possibilità di effettuare le vendite di liquidazione devono avvenire nei termini di seguito riportati:- cessazione dell'attività: al termine della fine della vendita di liquidazione;
- cessazione e trasferimento dell'azienda: entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione;
- trasformazione o rinnovo dei locali: l'avvio delle opere deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.
In caso di cessazione dell'attività commerciale o di cessazione dell'azienda la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane.
Non e' possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali nel mese di dicembre.
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Denuncia di Inizio Attività
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