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Sviluppare un'attività

guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Comunicazione vendita di liquidazione


Definizione

Le vendite di liquidazione sono vendite straordinarie nelle quali l'esercente offre prezzi di acquisto dei propri prodotti scontati o ribassati. E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto/ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo ne seguenti casi specifici:

  • cessazione dell'attività commerciale;
  • cessione dell'azienda;
  • trasferimento di sede;
  • trasformazione o rinnovo locali.

e possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo di durata non superiore alle sei settimane.
Gli eventi posti a base delle possibilità di effettuare le vendite di liquidazione devono avvenire nei termini di seguito riportati:

  • cessazione dell'attività: al termine della fine della vendita di liquidazione;
  • cessazione e trasferimento dell'azienda: entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione;
  • trasformazione o rinnovo dei locali: l'avvio delle opere deve avvenire entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.

In caso di cessazione dell'attività commerciale o di cessazione dell'azienda la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane.
Non e' possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali nel mese di dicembre.

Requisiti

Avere il punto vendita nel territorio comunale.

Modalità di presentazione

La comunicazione di vendite di liquidazione deve essere inviata al Comune tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita medesima.

Per ritiro del modulo di richiesta rivolgersi all' Ufficio Relazioni con il Pubblico, per la consegna della comunicazione rivolgersi Ufficio Protocollo.

Specifiche sulla documentazione
  • comunicazione vendita di fine liquidazione, compilata e firmata dal dichiarante, almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita medesima;
  • nota informativa relativa al trattamento dei dati personali, firmata per presa visione.

ed inoltre allegare:

  • in caso di cessazione attività: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di cessare l'attività di vendita al termine della vendita di liquidazione;
  • in caso di cessione azienda: copia dell'atto che attesti la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva, ovvero la cessione della gestione;
  • in caso di trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione del trasferimento; nei casi in cui sia prevista la semplice comunicazione, dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione,
  • in caso di trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare. Entro quarantacinque giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento e, nel caso questo non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicarne l'ammontare.
Documentazione obbligatoria
Comunicazione vendita di liquidazione - anno 2007
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Vendita di liquidazione - Comunicazione - anno 2007
Scarica il
Altre specifiche o informazioni

La comunicazione ha validità per il solo periodo indicato nella stessa, pertanto, si deve presentare ogni volta che si intende effettuare la vendita di fine liquidazione.

Inoltre, in caso di:

  • trasformazione o rinnovo dei locali: l'esercente al termine della vendita di liquidazione è obbligato a chiudere l'esercizio;
  • comunicazioni pubblicitarie: quelle che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi della comunicazione al Sindaco;
  • liquidazione antecedente la cessazione dell'attività commerciale: al termine della conclusione delle vendite l'esercente è tenuto a riconsegnare al Sindaco il titolo autorizzatorio.

Normativa di riferimento:
- L.R. n. 14 del 5.7.99 art. n. 15;
- Deliberazione Giunta Regionale 28.9.99 n. 1732.

Responsabile procedimento: Elisa Lui

Ottobre 2007 - a cura dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico

 

 

 

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