Introduzione di esclusione e limiti all'applicabilità delle previsioni delle norme per la qualificazione del patrimonio abitativo "Piano Casa"
17/09/2009 - Approvazione del Consiglio Comunale dei limiti di applicabilità del PIANO CASA ai sensi dell'art. 55 comma 3 della Legge Regionale 6/2009.
La L.R. 6/2009 recante disposizioni in materia di "Governo e riqualificazione solidale del territorio" - con particolare riferimento al Titolo III recante misure straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la promozione di interventi edilizi volti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio abitativo - prevede, tra il resto, la possibilità da parte dei Comuni di introdurre esclusioni e limiti di applicabilità delle norme in specifici immobili o ambiti del proprio territorio.
Con deliberazione n.50 del Consiglio Comunale, il Comune di Castenaso ha previsto l'esclusione all'applicabilità degli interventi edilizi ammessi dal Titolo III della L.R. 6/2009:
- all'interno dell'Ambito Consolidato Storico "città storica", come espressamente descritta e disciplinata nel Capo 4.1 del RUE e perimetrata nell'elaborato Ca.RUE 1.3;
- Sugli edifici singolarmente riconosciuti come "di interesse storico-architettonico o di pregio Storico-culturale e testimoniale", sulla base di apposita schedatura, come individuati nella cartografia del RUE 1.1 e 1.2 e disclinati nel medesimo Capo 4.1 del RUE
- nel territorio rurale;
- nel territorio urbano consolidato o in corso di urbanizzazione negli ambiti AR, ASP, ANS; negli AUC solo all'interno dei Piani Particolareggiati vigenti, ossia la cui convenzione è tuttora in corso di validità.
Delibera Consiglio Comunale n.50 del 17/09/2009: Introduzione di esclusioni e limiti all'applicabilità delle previsioni del Piano Casa, ai sensi dell'art. 55 comma 3, L.R. 6/2009.


