Cessione Fabbricato
Definizione:
E’ una comunicazione che deve essere effettuata da chi cede (cedente) in proprietà, o in godimento a qualunque altro titolo, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato (es. abitazione, garage) o parte di esso.
Tale comunicazione deve essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, entro 48 ore dalla cessione di fatto dell’immobile, compilando in tutte le sue parti un apposito modulo in cui vengono riportate informazioni relative al cedente, al cessionario (persona che subentra) e al fabbricato stesso (che deve essere ubicato nel Comune di Castenaso).
Con l'emanazione del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 sono state introdotte importanti novità per quel che riguarda l'obbligo di presentazione della denuncia di cessione di fabbricato.
In particolare i recenti D. Leg.vo 23/2011 e D.L. 70/2011 hanno rispettivamente disposto che la citata comunicazione all'autorità locale sia «assorbita» dalla registrazione del contratto di locazione o di compravendita di immobili presso l’Agenzia delle Entrate.
Mentre prima, chiunque cedeva la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo anche con contratto verbale, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, aveva l'obbligo di presentare la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, ora, in seguito alle nuove disposizioni, questo obbligo viene "assorbito" quando l'immobile (adibito a qualsiasi uso) viene ceduto con contratto di compravendita.
Per quanto riguarda la locazione, invece, l'obbligo viene "assorbito" soltanto nel caso in cui si ceda un immobile ad uso ABITATIVO e il contratto di locazione venga REGISTRATO.
Il beneficio dell' "assorbimento" dell'obbligo di comunicazione é escluso per la locazione di immobili adibiti ad altri usi, attività d'impresa, di arti e professioni (garage, negozi, magazzini, ecc.).
In caso di vendita di bene immobile a cittadino straniero è sempre in vigore l'obbligo di comunicare al Comune la "cessione di immobile a favore di cittadino straniero" ai sensi del Decreto Legislativo 286/199.
Modalità di presentazione:
Per informazioni, ritiro modulo e consegna della comunicazione di cessione fabbricato rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico/Protocollo, per i fabbricati ubicati nel territorio di Castenaso o inviare tale comunicazione al Comune di Castenaso, Piazza Bassi n. 1, tramite posta con raccomandata A.R. (fa fede la data di spedizione della raccomandata), entro 48 ore dalla consegna dell'immobile o parte di esso.
Specifiche sulla documentazione:
Il modulo per la comunicazione di cessione fabbricato è aggiornata al 8 Novembre 2007 - verificare sul sito della "Questura di Bologna" eventuali modifiche.
Altre specifiche ed informazioni:
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non vi siano variazioni relative ai locali ed ai soggetti (cedente e cessionario).
Specifiche nella compilazione del modulo:
- cambio residenza dell'intero nucleo familiare: in tale caso il cedente dovrà fare la comunicazione solo per il "capofamiglia" a nome e per conto di tutto il nucleo familiare;
- dati del cessionario: nello spazio del modulo riservato alle informazioni del soggetto che subentra va indicata la residenza precedente al trasferimento presso l'immobile, oggetto della comunicazione di cessione;
- dati dell'immobile: per vani si intendono le camere, sale e studi; per accessori si intendono i bagni, ripostigli, la cucina, la cantine e garages;
- sanzioni: il cedente che non presenta o spedisce la comunicazione entro 48 ore dalla cessione di fatto dell'immobile è soggetto ad una sanzione da € 103,00 a € 1.549,00. In caso di pagamento entro 60 gg. la sanzione è ridotta a € 206,00. La violazione è accertata dagli organi di Polizia Giudiziaria, nonché dal Corpo di Polizia Municipale del Comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal Sindaco ed i proventi sono devoluti al Comune.
Notizie utili:
- Dichiarazione di cessione fabbricato e dichiarazione di ospitalità dello straniero:
La normativa contenuta nell’art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59.
La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art. 7 non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno “straniero od apolide”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante.
Occorre precisare immediatamente che per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. Laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma di cui al citato art. 12, venga effettuata, in favore dello straniero, la dichiarazione di cessione di fabbricato, non occorre una seconda comunicazione ai sensi dell’art. 7.
Viceversa la dichiarazione di mera ospitalità dello straniero, non sostituisce in alcun caso la dichiarazione di cessione fabbricato, laddove sia concesso un uso esclusivo del bene superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la cessione del fabbricato sia fatta in favore di cittadino extracomunitario, al fine di consentire a quest’ultimo di avere la disponibilità di un documento che dimostri, appunto, la disponibilità di un alloggio ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che la presentazione avvenga, nei modi indicati, presso lo sportello dedicato
Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro. 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. - Per ulteriori informazioni consultare il sito della "Questura di Bologna".
Normativa di riferimento:
- Art. 12 D.L. 21.03.1978 N. 59, convertito nella legge 15.05.1978 N. 191 (comunicazione cessione di fabbricato);
- D. Lgs. 25/07/1998 N. 286 (T.U. disposizioni sugli stranieri) e successive integrazioni e modificazioni;
- Legge 689/81 (sistema sanzionatorio).
- Legge 12/07/2011 n. 106 (di conversione del D.L. 13/05/2011, n. 70
Gestore del procedimento:
Nadia Sapori Responsabile Segreteria/Ufficio Relazioni con il Pubblico
Agosto 2011


