Rilascio licenza di pesca di tipo B
| Definizione |
La licenza di pesca è il documento personale che consente la pesca all'interno del territorio nazionale ed è valida per 6 anni. E' obbligatoria dai 13 anni compiuti, e in caso di richiesta da parte di minori, è necessario che i genitori o tutore sottoscrivano l'atto di assenso; per i minori di anni 13, non è necessaria la licenza se la pesca viene esercitata con l'uso della sola canna e se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza valida. E' consentita la pesca quando si è in possesso della relativa licenza e quando si è in regola con il versamento annuale della tassa regionale prevista. Tale versamento è valido 365 giorni, decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca. La ricevuta del suddetto versamento deve essere esibito, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta del personale di vigilanza. |
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| Requisiti |
Essere residenti nel Comune e avere compiuto 13 anni; per i minorenni è necessario che i genitori o tutore sottoscrivano l'atto di assenso (sezione presente nel modulo di domanda). |
| Modalità di presentazione |
L'interessato dovrà compilare l'apposita domanda all' Ufficio Relazioni con il Pubblico/Protocollo. |
| Specifiche sulla documentazione |
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| Documentazione obbligatoria | |
| Altre specifiche o informazioni |
Rilascio immediato al momento della presentazione della documentazione presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico/Protocollo. Costi e modalità di pagamento:
Scadenza o validità: Normativa di riferimento: Notizie utili:
Responsabile del procedimento: Marina Gotti Marzo 2012 |


