Descrizione
Misure urgenti di contenimento e il diffondersi del virus COVID 19 sull'intero territorio nazionale - Individuazione della attività comunali funzionali alla gestione dell'emergenza. Proroga dell'efficacia
IL SINDACO
Premesso che il DPCM 11 marzo 2020 ha dettato misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, e che, in particolare, il comma 6 dell’art. 1 ha disposto che, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, “…assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente…. E individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
Dato atto che l’art. 2 del richiamato DPCM stabiliva che “le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020”;
Considerato che, con proprio decreto n. 1 del 12 marzo 2020, si provvedeva, in esecuzione del predetto DPCM, ad individuare le attività comunali funzionali alla gestione dell’emergenza, sino al 25 marzo 2020;
Visto l’art. 2 del DPCM 22 marzo 2020, che proroga al 3 aprile i termini di efficacia del DPCM 11 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e con eventualità di ulteriore proroga;
Tutto ciò premesso e considerato;
DECRETA
1. di prorogare i termini di efficacia del proprio decreto n. 1 del 12 marzo 2020, già fissati al 25 marzo 2020, al 3 aprile 2020 e fino a eventuale espressa ed ulteriore data che venisse fissata da DPCM e fino a espressa e formalizzata dichiarazione di cessazione dell'emergenza stessa.
2. di rendere noto il contenuto del presente provvedimento alla intera cittadinanza a mezzo avviso pubblico da affiggere sul sito internet del Comune, all’ingresso della sede comunale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura U.t.g. di Bologna ed alla locale Stazione dei Carabinieri.
Avverso il presente decreto è esperibile:
• Ricorso al TAR dell’Emilia Romagna ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs 2 luglio 2010 n. 104;
• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.
Lì, 24/03/2020
IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
IL SINDACO
Premesso che il DPCM 11 marzo 2020 ha dettato misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, e che, in particolare, il comma 6 dell’art. 1 ha disposto che, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, “…assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente…. E individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
Dato atto che l’art. 2 del richiamato DPCM stabiliva che “le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020”;
Considerato che, con proprio decreto n. 1 del 12 marzo 2020, si provvedeva, in esecuzione del predetto DPCM, ad individuare le attività comunali funzionali alla gestione dell’emergenza, sino al 25 marzo 2020;
Visto l’art. 2 del DPCM 22 marzo 2020, che proroga al 3 aprile i termini di efficacia del DPCM 11 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e con eventualità di ulteriore proroga;
Tutto ciò premesso e considerato;
DECRETA
1. di prorogare i termini di efficacia del proprio decreto n. 1 del 12 marzo 2020, già fissati al 25 marzo 2020, al 3 aprile 2020 e fino a eventuale espressa ed ulteriore data che venisse fissata da DPCM e fino a espressa e formalizzata dichiarazione di cessazione dell'emergenza stessa.
2. di rendere noto il contenuto del presente provvedimento alla intera cittadinanza a mezzo avviso pubblico da affiggere sul sito internet del Comune, all’ingresso della sede comunale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura U.t.g. di Bologna ed alla locale Stazione dei Carabinieri.
Avverso il presente decreto è esperibile:
• Ricorso al TAR dell’Emilia Romagna ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs 2 luglio 2010 n. 104;
• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.
Lì, 24/03/2020
IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/05/2020 13:27:16