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Proroga accensione impianti di riscaldamento al 22 ottobre 2024

Ti comunichiamo che è stata pubblicata l'ordinanza n. 39/2024 relativa alla proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento per tutte le categorie di edifici al 22 ottobre 2024 per un limite massimo di 13 ore  giornaliere comprese...
Data:

14 ottobre 2024

Tempo di lettura:

1 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

Ti comunichiamo che è stata pubblicata l'ordinanza n. 39/2024 relativa alla proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento per tutte le categorie di edifici al 22 ottobre 2024 per un limite massimo di 13 ore  giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Per tutta la stagione di climatizzazione invernale 2024/2025 la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 17°C + 2°C di tolleranza. Sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra gli edifici in cui il riscaldamento viene interamente generato attraverso fonti di energia rinnovabile non emissiva (es. solare termico, fotovoltaico,
energia geotermica).

L'ordinanza non si applica nei casi previsti e descritti agli articoli 11 e 12 del regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari” ed in particolare:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.


Puoi consultare il testo integrale dell'ordinanza in allegato.

Allegati

Documenti

A cura di

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Ultimo aggiornamento pagina: 14/10/2024 13:00:07

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