Descrizione
Si avvisa la cittadinanza che dalla data odierna al 26/04/2024 compreso, è consentita l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 7 ore giornaliere.
Si richiede di limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di:
• 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle
attività commerciali:
• 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.
Le limitazioni di cui alla presente ordinanza non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a
ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei
tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione.
Allegati
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/04/2024 11:40:06