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Ricostruzione post-alluvione: in vigore l’Ordinanza commissariale n. 61/2026

Novità su rimborsi per imprese colpite dall’alluvione
Data:

30 giugno 2026

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

Pubblicata in data 29/05/2026 l'Ordinanza n. 61/2026 modifica e integra l'Ordinanza n. 11/2023,
introducendo importanti novità di procedura per le imprese colpite dagli eventi alluvionali.

L’ordinanza disciplina i contributi per le imprese, integrando le attività che hanno subìto l’alluvione di Settembre e Ottobre 2024. Il rimborso è finalizzato al ripristino dei danni subiti agli immobili, e prevede la suddivisione degli interventi in tre categorie, in base all’entità del danno: 
1 - danni minori:
  • per un importo di riparazione del danno inferiore ai 30 mila euro;
2 - danni lievi:
  • per un importo di riparazione del danno pari o maggiore di 30 mila euro ed inferiore a 50 mila euro, se svolti unicamente in edilizia libera;
  • per un importo di riparazione del danno inferiore a 50 mila euro, se effettuati con titolo edilizio;
3 - danni gravi: per un importo di riparazione del danno maggiore di 50 mila euro, se svolti con o senza titolo edilizio.

Consulta l'Ordinanza n. 61/2026 e i relativi allegati tra i documenti allegati alla notizia.

Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi, e prevista una nuova articolazione in tre fasi:
  • Primo acconto, a titolo di anticipazione, nei limiti del 50% del contributo complessivo concesso;
  • Secondo acconto, pari al 40% del contributo concesso, su richiesta dell’interessato che attesti di aver sostenuto spese pari ad almeno l’80% del primo acconto ricevuto, allegando la relativa documentazione;
  • Saldo finale, fino a un massimo del 10% del contributo.

Oppure in un’unica soluzione se realizzati tutti gli interventi e conclusa la rendicontazione totale
delle spese e dei relativi controlli o che la stessa sia prodotta congiuntamente alla domanda di
contributo.

Si evidenzia che vige il divieto di rendicontare due volte le medesime spese, quindi il CIS
(contributo di immediato sostegno) è da specificare nella domanda di contributo, come altri
indennizzi richiesti per lo stesso evento, perché si intendono al netto dell’importo eventualmente
percepito. Pertanto, ai fini della classificazione del danno e dell’individuazione della procedura
applicabile, l'importo del CIS già liquidato o altri contributi ricevuti, non vengono computati nel
calcolo del superamento delle soglie medesime.

DOVE FARE LA DOMANDA

È possibile presentare domanda di contributo per i danni subiti tramite piattaforma Sfinge2023.

INFORMAZIONI

ambiente@comune.castenaso.bo.it

Jacopo Gotti 051 6059138 - jacopo.gotti@comune.castenaso.bo.it
(da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle
17.00)

Allegati

Documenti

A cura di

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Ultimo aggiornamento pagina: 30/06/2026 14:21:29

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