Legname ad uso focatico

Il cittadino che deve fare un abbruciamento controllato di residui vegetali ha l’obbligo di dare preventiva comunicazione

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

A tutti i cittadini che devono fare un abbruciamento controllato di residui vegetali derivanti da lavori forestali e agricoli. 

Descrizione

L'abbruciamento dei residui vegetali delle lavorazioni agricole e forestali è vietato nel Comune di Castenaso nei seguenti periodi, fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria:
• nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “grave pericolosità per gli incendi boschivi” stabiliti dalla regione Emilia Romagna come da bollettini regionali;
• nel periodo 1° ottobre - 30 aprile di ogni anno in attuazione delle misure in materia di qualità dell'aria previste dal Piano regionale PAIR 2030.

Nel periodo 1° ottobre - 30 aprile è possibile derogare dal divieto di abbruciamento nelle sole zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, limitatamente a soli due giorni per ogni proprietario o possessore del terreno, per un massimo di tre metri steri per giorno (circa 3 m3/giorno).
Tale deroga è comunque consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog, disponibile al seguente link:
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali.

Ulteriori limitazioni agli abbruciamenti sono previste nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “fase di attenzione per gli incendi boschivi”, durante i quali le attività di abbruciamento in prossimità di boschi, di terreni saldi e/o arbustati, di castagneti, di tartufaie, di pioppeti e di altri impianti di arboricoltura da legno sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.

Come fare

Gli abbruciamenti devono essere comunicati telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” o utilizzando l’apposito applicativo web dal seguente sito:
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/comunicare-un-abbruciamento-controllato

La comunicazione è obbligatoria per gli abbruciamenti che verranno eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.

La comunicazione è comunque obbligatoria, anche lontano dai boschi e dagli altri terreni di cui sopra, per tutti gli abbruciamenti eseguiti dal 1° ottobre - 30 aprile in deroga ai divieti imposti per la qualità dell’aria nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e delle zone Pianura Ovest e Pianura Est.


Cosa serve

Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.

Cosa si ottiene

La comunicazione verrà automaticamente trasmessa ai Vigili del Fuoco, al Comune e ai Carabinieri Forestali per eventuali controlli.

Tempi e scadenze

Nei periodi in cui è possibile procedere con gli abbruciamenti o nel caso di abbruciamenti in deroga devono essere rispettate le seguenti modalità:
• L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso.
• Il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.
• Si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide.
• Il fuoco deve essere comunque sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti danni che da esso possono derivare.
• L’abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro per giorno. Può essere bruciato esclusivamente materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli (ad esempio sfalci, potature ecc.);.


Sono fatte salve le prescrizioni connesse a emergenze di carattere fitosanitario stabilite con strumenti dell'autorità competente in materia di tutela fitosanitaria.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio U.O. Servizi ambientali

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

termini-e-condizioni-di-servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 03/07/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 12/07/2024 08:30:32

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