Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.
L’Ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello Stato Civile del Comune.
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile. La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, ma si applicano i medesimi criteri previsti per lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco del Comune di residenza o di iscrizione/trascrizione dell'atto di Unione, oppure agli avvocati.