Informazioni per ritardato od omesso pagamento

Ravvedimento operoso:

Gli errori, le omissioni e i versamenti parziali possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento con l’istituto del ravvedimento operoso; le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Il contribuente che abbia quindi omesso, totalmente o parzialmente, il pagamento della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbia avuto formale conoscenza (questionari, richieste di chiarimenti o accertamenti già notificati).

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.

Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello f24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.

Ravvedimento per omesso versamento:
- nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione in misura pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione si applica la sanzione del 4,29% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione si applica la sanzione del 5% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali.


(*) Saggio degli interessi legali:
dal 1/1/2020: 0,05%
dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%
dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%
dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%
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Accertamento per omesso/parziale versamento:

in caso di ritardato od omesso pagamento Tari, il Comune di Castenaso, ai sensi del vigente regolamento Tari, provvede a notificare al contribuente, via pec, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o atto giudiziario, avviso di accertamento con irrogazione di sanzione e interessi nonché spese di notifica.

Relativamente alle sanzioni:

• in caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.

• in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%;

• in caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%.

Relativamente agli interessi:
sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale applicando i tassi di interesse legali
dal 1/1/2020: 0,05%
dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%
dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%
dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%.

Riferimenti normativi

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

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Ravvedimento operoso

Ultimo aggiornamento pagina: 12/09/2025 08:56:41

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