Descrizione
si autorizza
dalla data odierna (7/04/2023, ndr.) fino al 12/04/2023 compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 6 ore giornaliere.
Si invita
Invita la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di 19°C.
La disposizione ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/04/2023 07:49:11