Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare (con le tolleranze previste dalla legge):
17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Sono esclusi dalle limitazioni gli edifici in cui il riscaldamento viene interamente generato attraverso fonti di energia rinnovabile non emissiva (es. solare termico, fotovoltaico, energia geotermica).
Le limitazioni non riguardano inoltre: scuole materne e asili nido; ospedali, cliniche o case di cura; piscine e saune; sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali; attività industriali e artigianali quando esigenze tecnologiche o di produzione non consentono le limitazioni.