Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale"

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Con il termine “AUA” si intende l’“Autorizzazione Unica Ambientale”, una specifica forma di autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013) per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

L' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) si applica a tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) né a valutazione d'impatto ambientale (VIA) che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli:
a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
e) documentazione previsionale di impatto acustico;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
In pratica, ad esclusione degli scarichi originati da fabbricati ad uso residenziale, il regime AUA sostituisce il procedimento di autorizzazione allo scarico precedentemente gestito dal Comune e comprende i procedimenti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera g).

Come fare

La domanda di nuova AUA o di modifica sostanziale di AUA vigente deve essere presentata informaticamente al S.U.A.P. competente per territorio (art.4 del D.P.R.59/2013), ad esclusione di quelle per le infrastrutture fognario-depurative per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane e per le infrastrutture energetiche di cui all’art.2 del D.P.R.160/2010.

Alla procedura telematica “SuapER” si accede con credenziali “Federa” gratuite, acquisibili alla prima registrazione, dal sito web del Comune e/o della Unione di Comuni competente per territorio.

Cosa serve

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione tecnica (relazione descrittiva attività svolta, relazione tecnica ed elaborati grafici per le singole matrici ambientali generate e documentazione impatto acustico per le attività non escluse di cui all’Allegato B del DPR 227/2011 art.4), ed ogni altro elemento utile a descrivere l’impianto/stabilimento, l’attività svolta e le singole matrici ambientali da essa generata ed oggetto di richiesta di AUA.

La modulistica, gli oneri e le modalità di pagamento a carico del richiedente sono riportati nel portale People SUAP.

Cosa si ottiene

L’AUA sostituisce i titoli abilitativi settoriali per le seguenti matrici (art.3 comma 1 D.P.R.59/2013):

Matrice scarichi di acque reflue:
Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Arpae);
Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Arpae);
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (Soggetto competente Arpae);

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
-art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente Arpae);

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
- art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente Arpae);

Comunicazione o nulla osta in materia di acustica
di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune);

Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
di cui all'art.9 del D.Lgs.99/1992 (Soggetto competente Arpae);

Comunicazione in materia di rifiuti
di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/2006 (Soggetto competente Arpae); è prevista la facoltà del richiedente di non avvalersi di AUA solo nei casi previsti dall’art.3 comma 3 del D.P.R.59/2013.

Tempi e scadenze

La domanda di AUA deve essere presentata dal richiedente al SUAP alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito, nonchè in caso di rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli in questione.
L' Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di rilascio.
Il rinnovo va richiesto, con le medesime modalità di cui sopra, entro sei mesi dal termine di validità della precedente Autorizzazione Unica Ambientale (ovvero con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'ultima autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune).

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizio SUAP (Unione Terre di Pianura)

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

termini-e-condizioni-di-servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 03/07/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 03/07/2024 15:43:41

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