Imposta di Soggiorno

L'imposta è posta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio Comunale.

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A chi è rivolto

Chi deve pagare l’Imposta di Soggiorno
L’imposta si applica a chi pernotta in una delle strutture ricettive (qualificate come tali dalla normativa vigente in materia) alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi a mero titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del DL n. 50/2017) situate nel territorio comunale e non risulta iscritto nell’anagrafe del Comune di Castenaso
Chi deve applicare l’Imposta di Soggiorno
Devono applicare l’imposta di soggiorno i gestori di strutture ricettive site sul territorio comunale quali responsabili del pagamento d’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Nel caso di locazioni brevi (art. 4 comma 5ter D.L. 50/2017) il responsabile d’imposta è chi incassa il canone o il corrispettivo del soggiorno, ovvero chi interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Obblighi del Responsabile dell’Imposta di Soggiorno
Il Responsabile dell’Imposta di Soggiorno deve:
acquisire il Codice identificativo di riferimento (nota cir; link inserito nella maschera documenti/normativa)
- attivare le necessarie modalità informative sull’imposta di soggiorno richiedendo il relativo pagamento al momento dell’incasso del corrispettivo del soggiorno e in ogni caso entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
- utilizzare il portale “Tourist Tax” messo a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione Comunale collegandosi all’indirizzo internet https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTax/?c=C292;
- presentare la comunicazione trimestrale entro il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre solare di riferimento. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti:
01 gennaio – 31 marzo;
01 aprile – 30 giugno;
01 luglio – 30 settembre;
01 ottobre - 31 dicembre
Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti trimestri, il soggiorno va rendicontato nell’ambito del trimestre in cui l’ospite della struttura ricettiva effettua il versamento dell’imposta.
Attenzione
La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui nel trimestre di riferimento non risultino pernottamenti assoggettati all’imposta.
- riversare al Comune, entro la medesima scadenza dell’obbligo dichiarativo di cui al punto precedente, l’Imposta di Soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione. 
Qualora l'Imposta di Soggiorno riscossa nel corso del trimestre sia inferiore a € 30,00 potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'Imposta di Soggiorno riscossa per il successivo trimestre;
- presentare la dichiarazione annuale in via telematica entro i termini di legge: entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo così come previsto dall’articolo 4 c. 1 ter del d.lgs. 23/2011 e dell’art. 4 c. 5 ter del D.L. 50/2017, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
link  https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/TARI-Imposta-di-soggiorno-e-altri-tributi-comunali/imposta-di-soggiorno/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/
- presentare nelle more dei chiarimenti che verranno forniti dalla Corte dei Conti il modello 21 entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- richiedere all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, di compilare l'apposito modello di rifiuto predisposto dal Comune
- conservare la documentazione per 5 anni.

Per ulteriori approfondimenti sugli obblighi dei gestore, visualizzare l'art 6 del vigente regolamento comunale riportato a fine pagina

Si precisa che in seguito all’entrata in vigore del Dl 34/2020 art. 180 e del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 e s.m.i. art. 5 quinquies il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Tuttavia la Corte dei Conti richiede ancora il modello 21 che dovrà essere consegnato nei termini di legge.



Descrizione

I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive sul proprio territorio, da applicare secondo criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

In base alla suddetta norma i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, possono prevedere ulteriori modalità applicative del tributo nonché esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

L’imposta di soggiorno è un tributo di carattere locale istituito nel Comune di Castenaso tramite deliberazione consiliare n. 12 del 28 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 24/04/2017 n. 50 ed è applicabile nel territorio Comunale.

Il gettito derivante dall’imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Come fare

Il Comune di Castenaso mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive (gratuitamente) il software Tourist tax per la gestione dell’imposta di soggiorno.

Come indicato negli atti rilasciati dal SUAP - Terre di Pianura, permangono in capo alla ditta/persona fisica, in qualità di gestore della struttura ricettiva,  gli obblighi e le comunicazioni dovute all'Ufficio Tributi:
Contatti utili: tributi@comune.castenaso.bo.it
Link Regolamento imposta di soggiorno: https://www.comune.castenaso.bo.it/itit/servizi/pagare-le-tasse-i/imposta-di-soggiorno-579-212-1-
d57b33370c58aed05cc9d9f448c34f5e?u-o-tributi-5788#hu-o-tributi. 

Cosa serve

La struttura ricettiva, al fine di ottenere le password per l'accesso al portale tourist tax fornito gratuitamente dal Comune per la gestione dell'imposta di soggiorno , deve inviare apposita richiesta alla mail tributi@comune.castenaso.bo.it
indicando:
- la denominazione della struttura ricettiva (specificare se persona fisica o giuridica)
- il c.f./P. IVA  della struttura e/o c.f del gestore qualora persona fisica
- indirizzo della struttura
- indirizzo mail e pec e numero di telefono
- data inizio dell'attività
- eventuale SCIA
- CIR

in caso di chiusura della struttura e/o di sospensione dell'attività, il gestore deve dichiarare al SUAP e all'ufficio tributi la data di sospensione/cessazione dell'attività

Cosa si ottiene

- Sistema di gestione dell'imposta di soggiorno per i gestori delle strutture ricettive.
- Pagamento dell'Imposta di soggiorno
- Riversamento al Comune da parte delle strutture ricettive dell'imposta di soggiorno

Tempi e scadenze

L’imposta di soggiorno va versata al Comune entro il giorno entro il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre solare di riferimento
Le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno devono essere conservate per cinque anni.
La comunicazione periodica per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite devono essere trasmesse al Comune entro il giorno 30 del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre solare di riferimento
La dichiarazione prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Il modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996 deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Costi

Con delibera della Giunta Comunale n. 171 del 24.11.2022  sono state approvate le Tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2023, che si intendono automaticamente confermate, salvo variazioni, anche per gli anni successivi, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

L'imposta si applica per ogni persona e per ogni notte fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi purchè effettuati nella medesima struttura ricettiva situata nel Comune di Castenaso, con esclusione della sosta diurna (day-use), e fatte salve le esenzioni deliberate dal Comune (vedasi articolo 4 del vigente Regolamento).
E' applicata secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo per notte di soggiorno (comprensivo di eventuale colazione e al netto di IVA e di possibili servizi aggiuntivi), sulla base delle seguenti fasce.
Le tariffe in vigore dal 01.01.2023
sono le seguenti: 
STRUTTURE ALBERGHIERE - ALL'APERTO ED EXTRALBERGHIERE
FASCIA                                              TARIFFA
€ 1,00 - € 74,99                                  € 2,50
€ 75,00 - € 99,99                                € 3,00
pari e oltre € 100,00                           € 3,50
Modalità i pagamento

Il riversamento è effettuato, a seguito di autoliquidazione attraverso il portale “Tourist Tax” messo a disposizione dal Comune:
- a mezzo del canale PagoPA direttamente dal portale;
- tramite soggetti abilitati (banche, uffici postali, tabaccherie) al canale PagoPA, dopo aver elaborato direttamente, tramite il portale, il codice univoco per il pagamento;
- a mezzo F24 presso tutti gli sportelli bancari, postali o tramite home banking ==> codice Ente/Comune C292; Codice Tributo 3936
- a mezzo bonifico, utilizzando il seguente codice IBAN: IT37H0508021099T20990000045 - Banca di Imola intestato a COMUNE DI CASTENASO.
Sanzioni
I soggetti responsabili del pagamento del tributo possono commettere violazioni di natura tributaria o violazioni al regolamento comunale.
Per le violazioni di natura tributaria sono previste le seguenti sanzioni:
- omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta rispetto alla scadenza di cui alla maschera "Tempi e scadenze" : 30% dell'importo non versato; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà;
- omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa: la sanzione amministrativa pari, rispettivamente al 150 per cento o al 100 per cento dell’importo non versato;
Le violazioni alle disposizioni del regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno sono punite con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2020. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell’ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Casi particolari

Sono esenti da imposta, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale:

- i soggetti minori di età inferiore a quattordici anni;
- i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia.
- il personale appartenente alle Forze dell’ordine e alle Forze armate che soggiorna per esigenze di servizio. L’esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione della competente autorità pubblica (attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento)
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche nell’ambito della propria attività istituzionale, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario;
- gli autisti dei bus turistici.

L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, specifica per le diverse ipotesi.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio U.O. Tributi

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 27/06/2025 12:27:13

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