Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo è ridotto del 30%, escluse le spese di notifica che dovranno sempre essere corrisposte per intero;
Decorsi i 5 giorni ed entro il 60° giorno dalla data della contestazione o della notificazione è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta;
In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati, quindi dal 61° giorno, ed in assenza di ricorso entro il termine stabilito, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.
Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione della somma dovuta. In tal caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione del debito, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta e l'acconto versato.