Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio di ciascun anno.
.Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30/04 e 31/10 dell'anno di riferimento, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 258,22. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione. Per le occupazioni permanenti concessionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi €. 258,22, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^ rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e la successiva alla predetta scadenza ancora utile alla data di inizio dell'occupazione.
Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio dell’autorizzazione.
4.Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo del canone sia superiore ad € 258,22, è ammessa la possibilità del versamento in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^ rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e la successiva alla scadenza di cui al comma 2 ancora utile nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.
5.Per ragioni di economicità, per le occupazioni permanenti e temporanee ricorrenti, non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 12. Per le occupazioni temporanee occasionali non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 2.