Pagare tributi IMU
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 commi da 739 a 783)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il pagamento del tributo è rivolto a:
- coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- coloro che possiedono un’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9;
- il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
- i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.
Descrizione
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).
L’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L’IMU non si paga per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono assoggettati all'imposta.
L’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L’IMU non si paga per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono assoggettati all'imposta.
Come fare
Per ottenere informazioni il contribuente può:
Per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta e creare i modelli di pagamento F24 per il versamento il contribuente può:
- contattare telefonicamente l’ufficio Tributi il lunedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00 (numero telefonico 051/6059241).
- inviare e-mail ordinaria all’indirizzo: tributi@comune.castenaso.bo.it
Per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta e creare i modelli di pagamento F24 per il versamento il contribuente può:
- utilizzare il software Calcola IMU (mettere link)
- rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale
Cosa serve
Per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta è necessario disporre:
- per fabbricati e terreni: delle visure catastali degli immobili posseduti da dove reperire la rendita catastale e il reddito dominicale
- per aree edificabili: del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione
- delle aliquote deliberate dal Comune.
Cosa si ottiene
Il modulo F24 con il quale è possibile effettuare il pagamento.
Tempi e scadenze
Il versamento dell'IMU può essere corrisposto in due rate o in rata unica.
- entro il 16 giugno di ogni anno deve essere effettuato il pagamento dell'acconto; la prima rata deve essere calcolata sulla base della situazione immobiliare del contribuente nel primo semestre dell’anno e applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno precedente.
- entro il 16 dicembre per il pagamento del saldo; la seconda rata è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione deliberate per l’anno con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).
- Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un’unica soluzione, entro il 16 giugno di ogni anno
Accedi al servizio
Portale calcolo IMU
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/06/2025 14:47:01